OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Data di pubblicazione:
04 Agosto 2022
OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento delle elezioni, e i loro familiari conviventi, possono optare per votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

L'art. 4- bis, comma 2, della Legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della Legge n. 165/2017, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto p.v. , in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione potrà pervenire per posta, per telefax o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4- bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Di seguito è pubblicato l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello - in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori - è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4- bis.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4- bis .

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 11 Gennaio 2024